Dopo un anno e mezzo di commissariamento, torna al suo posto Nino Parisi, il sindaco di Altavilla Milicia, mandato a casa per infiltrazioni mafiose al Comune. La prima sezione del Tribunale amministrativo del Lazio, con sentenza depositata oggi, ha accolto il ricorso proposto dallo stesso sindaco rimosso, difeso dagli avvocati Gaetano Armao e Giuseppe Fragapani. Annullati gli atti di scioglimento del Consiglio comunale di Altavilla Milicia per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi.
Per Armao “è stata censurata l’illegittima e pervicace iniziativa che ha condotto allo scioglimento degli organi comunali e riconosciuto il diritto alla buona amministrazione stabilito dalla carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea. Lunedì notificheremo la sentenza ed il sindaco Parisi potrà ritornare ad amministrare Altavilla Milicia”.
Il TAR Lazio (Presidente il Cons. Luigi Tosti, relatore dott.ssa Rosa Perna) ha così condiviso le tesi difensive che si incentravano sulla sostanziale inattendibilità delle conclusioni raggiunte sia sotto il profilo del merito, in quanto basate su circostanze non sussistenti in fatto o su dati privi della necessaria rilevanza e concludenza, sia nel metodo, basato su una rappresentazione spesso consapevolmente parziale dei fatti e su un procedimento deduttivo viziato nelle sue risultanze perché fondato su asserzioni e assiomi anziché sulla dimostrata esistenza di elementi chiari e concordanti di prova dell’esistenza di collegamento e/o di condizionamento mafioso della disciolta amministrazione comunale.
Il Sindaco aveva impugnato i provvedimenti di rimozione ritenendoli privi di fondamento e lesivi della normativa sulla trasparenza amministrativa della disciplina del Testo unico degli enti locali che regola lo scioglimento in quanto non risultavano emergere gli elementi “concreti, univoci e rilevanti sui collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso”, nonché del diritto alla buona amministrazione sancito dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e nel presupposto che il provvedimento di scioglimento degli organi elettivi locali, come opportunamente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, costituisce una misura che incide in maniera significativa sulla libertà di autogoverno delle comunità locali, che deve ritenersi costituzionalmente protetta.
Il Giudice amministrativo, accogliendo il ricorso, ha così annullato i provvedimenti impugnati.