La Ztl a Palermo è illegittima, non poteva essere introdotta senza una serie di passaggi che non sono stati rispettati. Il tanto contestato provvedimento, voluto da Leoluca Orlando e Giusto Catania, ha un vizio giuridico che la rende inefficace.
A stabilirlo, indirettamente ma con chiarezza assoluta, è stata la Corte Costituzionale con la sentenza n.133/2017. Il pronunciamento dei giudici ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità posta sull’Art.12 della Legge regionale n.3/2016 (Principi di regolamentazione delle Zone a Traffico Limitato), ritenendo fondata la competenza regionale a prevedere che la materia sia disciplinata con regolamento dal Consiglio comunale.
Il risultato sulla Ztl a Palermo è devastante per l’amministrazione Orlando. I provvedimenti istitutivi della Zona a traffico limitato risultano illegittimi in quanto privi della preventiva disciplina regolamentare che doveva in ogni caso esser adottata. In tal senso, nonostante siano decorsi i termini per impugnare al Tar l’intero provvedimentoLa , i destinatari di multa, in sede di impugnazione, potranno richiedere la disapplicazione dei provvedimenti istitutivi della Ztl, mentre qualsiasi cittadino potrà chiedere tale annullamento in autotutela con atto extragiudiziario basato sulla pronuncia della Corte, decorsi 30 giorni, potrà presentare esposto alla Procura della repubblica per omissione di atti d’ufficio.
La sentenza della Corte Costituzionale da ragione a chi considerava un grave errore procedere ostinatamente ad emanare un provvedimento senza tenere conto di una Legge regionale già pubblicata. L’amministrazione Orlando adesso rischia di dover rispondere sia per il danno ai commercianti e agli automobilisti, sia per i danno all’erario per la restituzione dei pagamenti delle multe elevate in base ad un provvedimento illegittimo.